Con decorrenza dall’anno 2020, l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dall’art. 1 commi da 738 a 783, della Legge 160/2019 e ss.mm.ii.
Il Comune di Romano di Lombardia con provvedimento consiliare n. 60 del 20 dicembre 2024 ha deliberato le seguenti aliquote per l’anno 2025:
- 1,06% per altri fabbricati ed aree fabbricabili (aliquota base);
- 0,60% per l’abitazione principale (e relative pertinenze) classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 0,82% per terreni agricoli;
- 0,10% per fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria D/10);
- 1,06% per fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10), di cui 0,76% quota riservata allo Stato e 0,30% quota comunale;
- 0,795% per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, ed alle relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell’art.2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Dal 01.01.2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751 della L.60/2019 e ss.mm.ii., sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati – obbligo dichiarazione IMU (per l’anno 2024 entro il 30.06.2025).